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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del provvedimento "Salva risparmio"

  • Autore:

    G. MANTOVANO

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del provvedimento "Salva risparmio"

In G.U. n. 299 del 23 dicembre 2016 il Decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (c.d. decreto salva risparmio).

 

Il decreto entra in vigore dal 23 dicembre 2016 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Riportiamo uno stralcio della Relazione illustrativa

 

Premessa

Lo schema di provvedimento legislativo è volto a consentire al Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "MEF") di erogare, con diverse modalità e nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di stato alle banche, sostegno pubblico alle banche italiane in esito agli esercizi di stress effettuati a livello nazionale, dell'Unione Europea e del Meccanismo di Vigilanza Unico.

 

Il quadro comunitario in materia di aiuti di Stato alle banche

Come noto la direttiva 2014/59/UE (BRRD), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, include il caso in cui la banca necessiti di aiuto pubblico tra gli indici dello stato di dissesto o di rischio di dissesto che, unito alla indisponibilità di alternative private o di misure di vigilanza idonee a parvi rimedio, rappresenta la condizione per l'avvio della procedura di risoluzione, sempre che la liquidazione non sia invece ritenuta più appropriata. L'articolo 32, par. 4, lettera d), BRRD, individua alcune ipotesi in cui il supporto pubblico non è considerato indice dello stato di dissesto: la garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalle banche centrali; la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; la sottoscrizione di strumenti di capitale nell'ammontare necessario a fare fronte a carenze di capitale evidenziate in prove di stress o di verifica della qualità degli attivi, poste in essere da EBA, BCE o dalle autorità competenti nazionali. In tutte e tre le ipotesi l'intervento pubblico è riservato a banche solventi, ha carattere cautelativo e temporaneo, è proporzionale alla perturbazione dell'economia; non è destinato a coprire perdite che la banca ha registrato o sia verosimile registrerà nel prossimo futuro. Inoltre, la misura pubblica deve essere conforme al quadro normativo dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, e, in particolare, alla Comunicazione della Commissione UE del luglio 2013 (cd Banking Communication) (1).

Quest'ultima prevede che:

a) quanto alle misure di ricapitalizzazione,

I. in caso di carenza di capitale, (anche accertata mediante stress test o asset quality review) la banca che voglia beneficiare del sostegno pubblico attui, in primo luogo, un piano di  rafforzamento patrimoniale mediante misure di mercato (approvato dall'autorità di vigilanza) della durata massima di sei mesi;

II. a fronte di un eventuale fabbisogno residuo di capitale siano imposte ad azionisti e creditori subordinati misure di condivisione delle perdite (c.d. burden sharingJ consistenti nella riduzione forzosa del capitale o del debito subordinato e/o nella conversione di quest'ultimo in azioni; in ogni caso, è fatto salvo il principio secondo cui a nessun creditore subordinato possono essere imposte perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbe subito in caso di liquidazione (cd. principio del no creditor worse off);

III. si può evitare l'imposizione di tali misure qualora esse mettano in pericolo la stabilità finanziaria o determinino risultati sproporzionati;

IV. la banca possa ricevere sostegno pubblico per far fronte a eventuali esigenze di capitale residue solo dopo l'attuazione delle misure descritte sub I. e II.;

b) quanto alle misure di liquidità:

I. è possibile prevedere un regime applicabile a tutte le banche che ne facciano richiesta, purché l'accesso sia limitato alle banche che non presentino carenze di capitale, o in alternativa misure su base individuale aperte anche a banche che presentino una carenza di capitale, con l'obbligo di presentare un piano di ristrutturazione entro due mesi dalla concessione della garanzia;

II. le garanzie posso essere concesse solo su passività non subordinate di nuova emissione, con scadenze non superiori a cinque anni e con limiti quantitativi quanto a quelle con scadenze superiori a tre anni;

III. remunerazione in linea con quanto previsto dalla cd Comunicazione di proroga(2).

 

 

IL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO PROPOSTO

Capo I - Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Il decreto legge autorizza il MEF a concedere la garanzia dello Stato su (i) passività delle banche aventi sede legale in Italia ("banche italiane") e su (ii) finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance "ELA"), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni nazionali di recepimento della BRRD, dal Regolamento sul Single Resolution Mechanism e dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l'articolato prevede che la garanzia sulle passività può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso la banca beneficiaria soffra di una carenza di capitale, sulla notifica individuale.

L'autorizzazione al MEF è limitata nel tempo ad un periodo non superiore ai 6 mesi, prorogabile con decreto del MEF previa approvazione da parte della Commissione europea.

Fermo restando quando previsto dall'articolo 18, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la garanzia può essere concessa solo qualora l'Autorità competente (Banca d'Italia o BCE a seconda della significatività della banca ai fini del SSM) abbia comunicato al MEF che la banca richiedente rispetta, su base individuale e consolidata, i requisiti di fondi propri di cui  all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 - CRR (c.d. primo pilastro) e che non ha evidenziato carenze di capitale all'esito di prove di stress. È inoltre previsto che la garanzia sulle passività può essere concessa anche a favore di una banca che soffre di una carenza di capitale, non rispettando i requisiti di cui alla precedente lettera b), purché questa abbia comunque patrimonio netto positivo.

La carenza di capitale è definita secondo la terminologia utilizzata negli orientamenti dell'EBA in materia. In questo caso è prevista la notifica individuale alla Commissione europea, tranne nel caso in cui gli strumenti finanziati garantiti non abbiano scadenza superiore a due mesi. Le banche che hanno accesso alla garanzia devono rispettare le condizioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato per limitare le conseguenze sulla concorrenza nel mercato (es. pratiche commerciali e pubblicità) e devono presentare, in caso di concessione della garanzia (e in ogni caso nel caso di notifica individuale) un piano di ristrutturazione volto a confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. il piano non va presentato se il valore nominale degli strumenti finanziari sui quali è concessa la garanzia non è superiore a 500 milioni di euro né al 5% del totale passivo della banca richiedente.

Gli strumenti finanziari di debito emessi dalle banche italiane e ammessi alla garanzia dello Stato devono soddisfare le caratteristiche previste dalle Comunicazioni della Commissione europea per quanto riguarda, in particolare, l'emissione successiva all'entrata in vigore dello schema di garanzia, la durata e le altre caratteristiche finanziarie. La garanzia sulle passività è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta; copre il capitale e gli interessi; per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato, non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato. L'ammontare delle garanzie concesso deve comunque rispondere ai principi di minimizzazione dell'intervento pubblico, come sarà meglio declinato negli impegni nei confronti della Commissione europea che il Ministero è tenuto a sottoscrivere per assicurare la compatibilità del regime di garanzia con il quadro dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato, e, benché non siano imposti limiti quantitativi rigidi, per assicurare la flessibilità necessaria per gestite gli specifici casi, è previsto che l'ammontare massimo delle passività garantire non può eccedere l'ammontare dei fondi propri della banca beneficiaria.

Il corrispettivo per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche è in linea con le comunicazioni della Commissione in materia. La possibilità di concedere la garanzia statale su operazioni di Emergency Liquidity Assistance (ELA) integra e completa gli strumenti a sostegno della liquidità bancaria in uno scenario caratterizzato da tensioni sui mercati della provvista bancaria (qual è quello presupposto dalla bozza di decreto legge). Infatti, la garanzia prevista sulle passività di nuova emissione è finalizzata a consentire alle banche di disporre di strumenti generalmente accettabili dal mercato come collaterale per operazioni di raccolta. Peraltro, in situazioni estreme, le banche più fragili potrebbero comunque trovare difficoltà ad accedere al mercato} indipendentemente dalla qualità del collaterale fornito a garanzia. In questa situazione, il ricorso alla liquidità di emergenza della Banca Centrale potrebbe risultare, di fatto, l'unica opzione percorribile.

La garanzia sul finanziamento di emergenza fornito dalla Banca Centrale rappresenta uno strumento più flessibile per fronteggiare situazioni idiosincratiche in quanto è modulabile secondo le esigenze di liquidità specifiche delle banche in difficoltà, che possono modificarsi (aumentare o diminuire) con il passare dei giorni. Inoltre, considerato che il finanziamento di emergenza è normalmente erogato per un periodo molto breve, la concessione di questa forma di garanzia presenta rischi minori per lo Stato.

Capo II- Interventi di rafforzamento patrimoniale

Intervento dello Stato (art. 13)

Il provvedimento autorizza il MEF a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o società italiane capogruppo di gruppi bancari interessate che hanno esigenza di rafforzare il proprio patrimonio in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso condotto a livello nazionale, dell'Unione Europea o del Meccanismo di Vigilanza Unico: l'intervento è quindi possibile solo nei casi previsti dall'articolo 32, par. 4, lettera d), iii) della BRRD, sopra illustrato. Come già evidenziato, la qualificazione come ricapitalizzazione precauzionale impedisce che dalla misura di supporto pubblico possa derivare l'avvio della risoluzione. Il limite temporale entro cui il MEF è autorizzato a realizzare le operazioni di supporto pubblico è fissato al 31 dicembre 2017. L'articolato disciplina, tra l'altro, il ruolo svolto dalle Autorità competenti, dapprima, nell'ambito del programma di rafforzamento patrimoniale e, in seguito, a sostegno del MEF nella fase di erogazione del sostegno pubblico e di adozione delle misure di burden sharing. La definizione di Autorità competenti tiene conto dell'entrata in funzione del SSM: per Autorità competente si intende la BCE per tutte le funzioni che secondo il Regolamento 1024/2013 sono di diretta competenza della BCE e la Banca d'Italia per tutte le altre.

Programma di rafforzamento patrimoniale (art. 14)

In linea con le indicazioni fornite dalla Commissione europea, il provvedimento legislativo in esame prevede la banca o la società capogruppo interessata presenti un programma all'Autorità di vigilanza competente, nel quale quantifichi il fabbisogno di capitale necessario e indichi le misure che intende intraprendere per farvi fronte ( il "Programma"). L'articolo 14, comma 3, attribuisce all'Autorità di vigilanza competente il compito di valutare l'adeguatezza del Programma. A tal fine saranno applicabili le norme che regolano l'ordinaria attività di vigilanza; la valutazione di adeguatezza potrà riguardare la congruità della quantificazione del fabbisogno di capitale svolta dalla banca, l'idoneità a farvi fronte con le misure programmate, nonché la realizzabilità di queste ultime. Qualora le misure di rafforzamento patrimoniale programmate non siano risultate sufficienti per conseguire l'obiettivo di capitalizzazione prefissato, la banca che intenda  beneficiare del sostegno pubblico deve farne richiesta al MEF secondo quanto disciplinato dall'articolo 15. La richiesta è possibile anche quando le misure del Programma siano valutate come inidonee, già alla presentazione del Programma o durante l'attuazione dello stesso, al fine di evitare che nel periodo previsto per l'attuazione del Programma si aggravi la situazione patrimoniale dell'intermediario.

La richiesta di intervento dello Stato (art. 15)

L'articolo 16 del provvedimento legislativo disciplina la presentazione della richiesta di erogazione del sostegno pubblico, specificando la documentazione e le informazioni da cui la richiesta deve essere corredata.

Valutazioni dell'Autorità competente (art. 16)

L'Autorità competente comunica al MEF il fabbisogno residuo di capitale regolamentare evidenziato dall'Emittente.

Rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato (art. 17)

Al fine di coordinare il testo normativo con quanto previsto dalla citata Banking Communication, l'articolo 17 prevede alcuni adempimenti e obblighi a carico dell'Emittente. Segnatamente, tale disposizione stabilisce che l'Emittente presenti con la richiesta di aiuti di Stato, un'attestazione con cui assume gli impegni previsti dal par. 47 della Banking Communication fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF. Si tratta di obblighi volti a evitare la fuoriuscita di risorse: ad esempio non possano essere distribuiti dividendi né pagate cedole (ove il contratto lo consenta); è fatto divieto di acquisire di azioni proprie o debito emesso dall'Emittente. Infine, l'articolo stabilisce che - fermi restando i poteri dell'autorità di vigilanza in materia - il MEF possa condizionare la sottoscrizione del capitale dell'Emittente alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi o del direttore generale (cfr par. 37, Banking Communication).

Realizzazione dell'intervento (art. 18)

A seguito della richiesta dell'intermediario e dell'acquisizione delle valutazioni dell'Autorità competente, il piano è notificato alla Commissione europea. A seguito della positiva decisione di questa il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, su proposta della Banca d'Italia, le misure di burden sharing . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, è invece disposta la sottoscrizione e l'acquisto delle azioni.

Il decreto del Ministro può disporre, ove necessario, anche l'aumento di capitale dell'intermediario a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF. Tale previsione, da attivare solo nei casi in cui non vi abbia già provveduto l'Emittente, consente al MEF di disporre d'imperio l'aumento di capitale, permettendo di evitare un passaggio assembleare che potrebbe dilatare eccessivamente i tempi del procedimento. Si è ritenuto applicabile nel contesto dello schema di decreto legge il principio desumibile dall'articolo 123, BRRD, che disapplica la direttiva 2012/30/UE (che, tra l'altro, richiede per gli aumenti di capitale la delibera assembleare assunta con quorum rafforzati), dato che la misura di supporto pubblico è giustificata, in coerenza con la disciplina degli aiuti di Stato, solo in quanto volta ad evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria. In questo caso, l'adeguamento dello statuto dell'intermediario per riflettere la nuova composizione del capitale sociale deve essere curato dal consiglio di amministrazione nel modello tradizionale o da quello di gestione nel modello duale: a tal fine viene richiamato l'articolo 2443, comma 3, cod. civ. in materia di modifiche allo statuto delegate dall'assemblea.

Caratteristiche delle azioni (art. 19)

L'intervento è realizzato mediante la sottoscrizione da parte del MEF di azioni ordinarie fornite di diritto di voto pieno computabili come Common Equity Tier 1 in base al Regolamento UE n. 575/2013 in materia di requisiti prudenziali delle banche (CRR). Il prezzo di sottoscrizione è determinato sulla base della metodologia contenuta nell'Allegato. Tutte le spese (notarili, fiscali, etc.) per la sottoscrizione delle azioni da patte del MEF sono a carico dell'intermediario. Nell'ambito di questo articolo è altresì prevista la possibilità per il MEF di sottoscrivere, al medesimo prezzo, non solo azioni di nuova emissione, ma anche azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di burden sharing, nell'ambito di transazioni tra l'Emittente e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, che non siano controparti qualificate, al fine di porre fine o prevenire una lite legata al collocamento o negoziazione da parte dell'Emittente degli strumenti finanziari a cui siano state applicate le misure di burden sharing. In particolare si prevede la possibilità che la banca interessata proponga agli investitori al dettaglio una transazione, volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di condivisone degli oneri, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto, e salvo che siano stati acquistati da una controparte qualificata o un investitore professionale diverso dalla banca o società del suo gruppo e senza avvalersi di servizi o attività d'investimento prestate dalla banca o società del suo gruppo.

Effetti della sottoscrizione(art. 20)

E' prevista la disapplicazione all'assunzione di partecipazioni da parte del MEF dell'obbligo di promuovere l'OPA obbligatoria in caso di superamento delle soglie) né eventuali limiti al possesso azionario, incluso quello previsto dall'articolo 30, comma 2, del Testo unico bancario. Infine, con riferimento alle banche cooperative, non si applica la disciplina sui requisiti dei soci e la loro ammissione alla compagine sociale prevista dagli articoli 2527 e 2528 cod. civ.

Banche costituite in forma cooperativa (art. 21)

Viene qui introdotta una previsione per regolare i diritti di voto nelle banche popolari durante il periodo in cui il MEF è azionista. L'applicazione del voto capitario non appare infatti sufficiente a proteggere l'investimento del MEF: durante il periodo in cui il MEF detiene le azioni si disattiva, per tutti i soci, il voto capitarlo a favore del principio "un'azione-un voto" previsto nelle società di capitali.

Ripartizione degli oneri tra azionisti e creditori (art. 22)

L'articolo 22 dello schema di provvedimento legislativo disciplina le misure di partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca. Poiché l'intervento pubblico è limitato ai casi in cui la carenza di capitale derivi dagli esiti di una prova di stress in scenario avverso, ai sensi della Banking Communication il burden sharing può assumere solo la forma della conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti ibridi (Additional Tier 1) e subordinati (Tier 2), nonché degli altri strumenti subordinati. Non può essere quindi disposta la riduzione del valore degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza: questa infatti può essere disposta in quanto è necessaria ad assorbire perdite che impattano anche in bilancio e che eccedano il patrimonio netto contabile dell'Emittente, mentre lo scenario avverso di uno stress test è solo una rappresentazione ipotetica che potrebbe avverarsi contabilmente solo nel caso in cui quelle condizioni avverse si materializzino. Il comma 2 specifica le passività assoggettabili alla conversione, mentre il comma 3 è volto ad evitare che l'esistenza di specifici obblighi di garanzia rendano sostanzialmente inefficace il burden sharing applicato su determinate passività dell'Emittente. li comma 4 mira invece a disattivare eventuali accordi stipulati dall'Emittente aventi ad oggetto i diritti patrimoniali spettanti su azioni o strumenti di capitale dallo stesse emessi, al fine di consentirne la computabilità nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente. Il comma 5 disciplina i limiti e le condizioni che devono essere rispettati nell'adozione delle misure di burden sharing.

In particolare, è stabilito che:

i. devono essere assicurati la parità di trattamento per creditori e azionisti appartenenti alla medesima classe e il rispetto della gerarchia fallimentare;

ii. il sacrificio imposto a creditori e azionisti non può essere maggiore di quello che sarebbe loro imposto in uno scenario ipotetico di liquidazione dell'intermediario (c.d. no creditor worse off); le modalità di verifica del rispetto di questa condizione sono disciplinate al comma 6;

ili. la conversione degli strumenti ibridi e subordinati deve essere disposta secondo la metodologia indicata nell'Allegato al provvedimento legislativo;

IV. l'intermediario deve aver provveduto alla conversione volontaria in capitale degli strumenti di contigent capital eventualmente emessi, secondo quanto stabilito dai relativi contratti. Al fine di rendere applicabili anche agli strumenti finanziari di debito disciplinati da un diritto straniero le misure di burden sharing, le disposizioni contenute nel provvedimento legislativo sono state espressamente qualificate come norme di applicazione necessaria ai sensi del diritto internazionale privato e come provvedimenti di risanamento ai sensi della Direttiva 24/2001 (c.d. "Winding-up Directive"). Per effetto di tale qualificazione le misure adottate dal MEF ai sensi del provvedimento legislativo dovrebbero essere riconosciute automaticamente negli Stati membri della UE secondo il regime di circolazione previsto dalla Winding-up Directive . È tuttavia possibile che un'autorità (giurisdizionale o amministrativa) extraeuropea investita della questione escluda l'applicabilità del provvedimento legislativo agli strumenti disciplinati da un diritto non UE. Infatti l'individuazione del diritto applicabile avviene in base alla lex fori (diritto nazionale dell'autorità investita della questione). Benché inidonea a vincolare l'autorità straniera, la circostanza che il provvedimento legislativo sia stato qualificato in Italia come di applicazione necessaria potrebbe comunque essere preso in considerazione al fine di individuare il diritto applicabile. Per tener conto di tale profilo si è ulteriormente specificato al comma 5, lettere a) e b), che per l'applicazione dei principi di parità di trattamento si fa riferimento alle passività assoggettabili a alle misure di applicazione degli oneri in base alle legge ad esse applicabile.

Il comma 9 disciplina alcuni profili processuali relativi al decreto adottato dal MEF, prevedendo, al fine di preservare la stabilità degli effetti giuridici prodotti a seguito dell'adozione del decreto, l'applicazione dell'articolo 95 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Il comma 10 disciplina gli effetti dell'azione delle misure di burden sharing e di erogazione del sostegno pubblico sui rapporti contrattuali dell'intermediario. A tale proposito, si estende a tale fattispecie l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e viene prevista in primo luogo l'inefficacia delle pattuizioni contrattuali che ricollegano a tali misure conseguenze negative per l'intermediario o per altra componente del gruppo bancario di appartenenza (clausole risolutive espresse, clausole di event of default, di cross-default o di acceleration event)).

In secondo luogo, viene chiarito che le misure disposte dal MEF non costituiscono di per sé inadempimento contrattuale e pertanto non consentono ai creditori di attivare i rimedi previsti in tali casi (es. risoluzione, decadenza dal beneficio del termine, escussione delle garanzie, etc.).

Disposizioni finali (art.23)

L'articolo in commento, oltre a prevedere la possibilità di emanare disposizioni di attuazione, autorizza il Ministero, ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal presente Capo II, nonché della gestione dell'eventuale contenzioso ad avvalersi, a spese dell'Emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale. Inoltre, in sede di prima applicazione, è la legge stessa a prevedere, con riferimento alla probabile esigenza di adottare una misura di sostegno pubblico a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena, il valore da attribuire alle passività assoggettabili alle misure di ripartizione degli oneri fra i creditori ai fini della determinazione del tasso di conversione. Infatti, data la risonanza mediatica del caso della Banca Monte dei Paschi di Siena, protrarre l'incertezza sul trattamento degli strumenti sopra indicati potrebbe comportare gravi rischi speculativi e di reazioni difficilmente gestibili da parte degli investitori coinvolti. La determinazione dei valori di riferimento per la conversione è stata effettuata sulla base dell'asseverazione dei valori forniti da esperti indipendenti della banca in questione, da parte di esperti nominati dalla Banca d'Italia.

Capo III- Disposizioni finanziarie

Il Capo è composto da una sola disposizione che prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

Capo IV- Misure urgenti per il settore bancario

(Omissis) 

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(1) Comunicazione della Commissione UE relativa all'applicazione, dal 1°agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2013/C pubblicata sulla GUUE n.216/01 del 30 luglio 2013).

 

(2) Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C356 del 6 dicembre 2011).

 

 

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