La Cassazione civile chiarisce la natura della responsabilità degli amministratori
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Fonte:
www.ilcaso.it
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Autore:
G. MANTOVANO
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Provvedimento:
Cassazione civile, sez. I, 31 agosto 2016, n. 17441
La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c. (massima ufficiale)
La massima è tratta da Il caso.it
Per una bibliografia (a far data dal 2001) sulla responsabilità degli amministratori si rinvia a IUSIMPRESA - Osservatorio bibliografico del Diritto dell'Economia