E' sufficiente la pubblicazione in G.U. per l'adeguamento alla delibera CICR del 2000
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Fonte:
www.expartecreditoris.it
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Autore:
G. MANTOVANO
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Provvedimento:
App. Milano, Sez. I, 18 luglio 2016, n. 3012.
"2. Con il SECONDO MOTIVO l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha affermato la legittimità della capitalizzazione trimestrale a decorrere dal 1.7.2000 e sostiene che, una volta dichiarata la nullità della clausola anatocistica, gli interessi debbono essere calcolati senza alcuna capitalizzazione dalla data di stipulazione del contratto fino al 30.9.2009. La censura è infondata. L'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 ha reso legittima la capitalizzazione periodica degli interessi nei contratti in corso, ove le nuove condizioni negoziali non siano peggiorative rispetto a quelle precedenti e la Banca abbia provveduto a darne comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'appellata ha provato di essersi uniformata alle previsioni della delibera CICR, attraverso la pubblicazione delle nuove condizioni negoziali sulla Gazzetta Ufficiale del 13.6.2000 n. 136 (v. doc. 6 fascicolo appellata primo grado) e mediante comunicazione al cliente attraverso gli estratti conto inviati periodicamente; per converso l'appellante non ha neppure allegato che le nuove condizioni contrattuali fossero peggiorative rispetto alle precedenti, sicché le censure svolte appaiono generiche e infondate".
P.S. Il corsivo ed il grassetto sono a cura dello Studio.