La Cassazione penale chiarisce il perimetro della fattispecie di esercizio abusivo di attività finanziaria
-
Fonte:
Leggi d'Italia Professionale
-
Provvedimento:
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-12-2015) 15-03-2016, n. 10795
"Questa Corte ha, infatti, già chiarito (Sez. 2, sentenza n. 41142 del 19 settembre 2013, CED Cass. n. 257337), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, chi, avvalendosi - come nel caso di specie - di una pur rudimentale organizzazione, pone in essere le condotte previste dal cit. D.Lgs., art. 106, inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purchè l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato. Il principio è stato affermato proprio in riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, relativa a prestiti di somme a tassi usurari da parte di affiliato ad una associazione per delinquere, in quella occasione di tipo mafioso.
Può, infatti, ritenersi superato da oltre un decennio l'opposto orientamento, a parere del quale, affinchè possa configurarsi il reato di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 cit., è indispensabile che l'agente ponga in essere una delle condotte indicate dall'art. 106 del cit. decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi, tutte meglio specificate nel D.M. Tes. 6 luglio 1994) inserendosi abusivamente nel libero mercato (così sottraendosi ai controlli di affidabilità e stabilità) ed operando indiscriminatamente fra il pubblico; ciò comporterebbe la necessità che la predetta attività sia professionalmente organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente vasto e realizzandosi così quella latitudine di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell'ambito di operatività della legge bancaria (Sez. H, sentenze n. 4882 del 12 novembre 2001, dep. 7 febbraio 2002, CED Cass. n. 220659, e n. 5285 del 2 ottobre 1997, CED Cass. n. 209597)".
(Le parti riportate in grassetto sono a cura dello Studio)