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Una recente pronuncia della Cassazione penale sulla responsabilità penale degli amministratori privi di deleghe

  • Provvedimento:

    Cassazione Penale, Sez. V, 23 agosto 2016 (udienza 22 marzo 2016), n. 35344

"  ...ai fini della configurabilità del concorso per omesso impedimento dell'amministratore privo di delega (ovvero - come nel caso di specie - con poteri di delega non esercitati) è necessaria la prova della sua concreta conoscenza del fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili, dai quali è desumibile l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, nonchè della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo (così Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi e altri, Rv. 261938; conformi la già citata n. 23838 del 2007 Rv. 237251; nonchè n. 21581 del 2009 Rv. 243889, n. 36595 del 2009 Rv. 245138, n. 42519 del 2012 Rv. 253765, n. 23000 del 2013 Rv. 256939).

E' compito del giudice di merito dare specifico conto, con motivazione congrua e logica, della sussistenza dei "segnali di allarme", della conoscenza o "conoscibilità" da parte dell'amministratore e, quindi, dell'accettazione da parte di questi del rischio del verificarsi dell'evento illecito, nonchè della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo" .

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