Decreto del C.I.C.R. in tema di anatocismo
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Fonte:
www.dirittobancario.it
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto che, il 3 agosto scorso, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha approvato un decreto, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che detta le disposizioni applicative del secondo comma dell’art. 120 del Testo unico bancario (TUB), come sostituito dall’articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49).
Il nuovo testo del comma 2 dell’articolo 120 del TUB demanda al CICR l’individuazione di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo che:
- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
- gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
- il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
Nel dare attuazione alle disposizioni di legge, il decreto del CICR stabilisce:
- che gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
- che, in linea con la legge, gli interessi debitori divengono esigibili dal 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; in ogni caso, prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno trenta giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell’ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
- che, ribadendo quanto già previsto in norma primaria; è consentito che il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora o l’avvio di azioni giudiziarie - il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi).
E’ previsto che gli intermediari applichino il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1 ° ottobre 2016.