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Contratto di swap - Mark to market - Indicazione della formula matematica di riferimento - Necessità

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Tribunale Milano, 07 luglio 2016, Est. Ferrari.

Il Mark to Market è la sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi sulla base delle condizioni dell’indice di riferimento al momento della sua quantificazione e necessita di essere sviluppato attraverso un conteggio che, mediante il ricorso a differenti formule matematiche, consenta di procedere all’attualizzazione dello sviluppo prognostico del contratto sulla base dello scenario esistente al momento del calcolo dell’MtM; affinché lo stesso sia determinabile è quindi necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all’attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente.

In difetto di esplicitazione del criterio di calcolo dell’MtM, il valore negativo attribuito dalla banca risulta sostanzialmente non verificabile e, quindi, rimesso alla rilevazione arbitraria di una delle parti del contratto; non è quindi sufficiente, ai fini della determinabilità del Mark to Market, la mera quantificazione iniziale dell’Mtm nel contratto.

Il Mark to Market, quale sommatoria attualizzata di differenziali futuri attesi, rappresenta, sia pure nella dimensione temporalmente contestualizzata, un differenziale tra contrapposti flussi finanziari, ossia l’oggetto stesso del contratto; ciò è confermato dallo stesso legislatore, là dove all’art. 2427 bis c.c. ha previsto che le società debbano nella nota integrativa di bilancio indicare il fair value del contratto derivato, cioè il valore in sé del contratto (ossia l’MtM).

Dovendo l’oggetto del contratto e, quindi, tutte le sue componenti, essere determinate o quanto meno determinabili, pena la nullità del contratto stesso, è necessario che nel regolamento contrattuale venga indicato il metodo di calcolo di tale valore; in difetto, risolvendosi la quantificazione dell’MtM in una determinazione di una delle parti (la banca), non verificabile dall’altra, deve concludersi come esso non risulti determinabile, implicando la nullità dell’intero contratto ex art. 1418 c.c.

Il fideiussore ha legittimazione attiva in relazione alla domanda di liberazione dalla propria obbligazione di garanzia sul presupposto della nullità del rapporto contrattuale sottostante garantito, e ciò anche laddove le ragioni dedotte in giudizio attengano non direttamente al contratto di garanzia, ma all’oggetto della garanzia stessa, ossia al rapporto contrattuale sottostante garantito.

 

Massime e segnalazione a cura dell' Avv. M. CESPA

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