In tema di Usura, Istruzioni della Banca d'Italia ed interessi moratori
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Fonte:
www.ilcaso.it
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Provvedimento:
Tribunale Torino 27 aprile 2016 - Est. Astuni.
La rilevazione del TEGM, sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia, e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo (interessi commissioni spese collegate all’erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili. Funzione del TEGM, e quindi delle Istruzioni della Banca d’Italia, è infatti ai sensi dell’art. 2 legge n. 108 (cfr. tra molte Cass. pen. 18.3.2003 n. 20148) fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni “tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie” (comma 2) al fine di determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.
Ai fini del tasso soglia deve considerarsi esclusivamente il TEGM pubblicato nei D.M. pro tempore vigenti, incrementato degli ordinari coefficienti, senza fare luogo ad alcuna maggiorazione. E questo, ancorché un’indagine statistica a fini conoscitivi, condotta dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano Cambi, nel lontano 2002, abbia “rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali” (come tuttora si legge nei D.M. trimestrali).
La matrice storica della norma di interpretazione autentica degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. non offre gravi argomenti per affermare un divieto di pattuizione così stringente da comminare la nullità del contratto e muovere l’apparato sanzionatorio penale anche di fronte a scenari di superamento del tasso soglia semplicemente possibili, perché subordinati al realizzarsi di “condizioni” ancora non verificatesi né certe, quali un ritardo nel pagamento che determini applicazione di interessi di mora in misura tale da determinare il superamento della soglia.
Se è vero che il d.l. 394/00 indica che gli interessi moratori contano nel calcolo usurario esso non dice tuttavia che questi debbano essere considerati nello stesso identico modo di quelli compensativi; che cioè la rilevanza degli interessi da risarcimento prescinda dall’essersi verificato il medio logico che è pur necessario per la loro effettiva applicazione (mentre i compensativi corrono, per contro, proprio in ragione dell’avvenuta consegna del denaro ex art. 821 c.c.). L’interesse moratorio, ovvero ogni onere eventuale, entra dunque nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto. cui era subordinata la sua applicabilità). Segue a contrario l’irrilevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, bensì collegate all’erogazione del credito, ma meramente potenziali o del tutto irreali.
Massime a cura di Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna