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La Cassazione penale chiarisce il perimetro della fattispecie di esercizio abusivo di attività finanziaria

  • Fonte:

    Leggi d'Italia Professionale

  • Provvedimento:

    Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-12-2015) 15-03-2016, n. 10795

"Questa Corte ha, infatti, già chiarito (Sez. 2, sentenza n. 41142 del 19 settembre 2013, CED Cass. n. 257337), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, chi, avvalendosi - come nel caso di specie - di una pur rudimentale organizzazione, pone in essere le condotte previste dal cit. D.Lgs., art. 106, inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purchè l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato. Il principio è stato affermato proprio in riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, relativa a prestiti di somme a tassi usurari da parte di affiliato ad una associazione per delinquere, in quella occasione di tipo mafioso.

Può, infatti, ritenersi superato da oltre un decennio l'opposto orientamento, a parere del quale, affinchè possa configurarsi il reato di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 cit., è indispensabile che l'agente ponga in essere una delle condotte indicate dall'art. 106 del cit. decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi, tutte meglio specificate nel D.M. Tes. 6 luglio 1994) inserendosi abusivamente nel libero mercato (così sottraendosi ai controlli di affidabilità e stabilità) ed operando indiscriminatamente fra il pubblico; ciò comporterebbe la necessità che la predetta attività sia professionalmente organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente vasto e realizzandosi così quella latitudine di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell'ambito di operatività della legge bancaria (Sez. H, sentenze n. 4882 del 12 novembre 2001, dep. 7 febbraio 2002, CED Cass. n. 220659, e n. 5285 del 2 ottobre 1997, CED Cass. n. 209597)".

 

 

(Le parti riportate in grassetto sono a cura dello Studio)

La Cassazione penale chiarisce il perimetro della fattispecie di esercizio abusivo di attività finanziaria
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La Cassazione penale chiarisce il perimetro della fattispecie di esercizio abusivo di attività finanziaria

"Questa Corte ha, infatti, già chiarito (Sez. 2, sentenza n. 41142 del 19 settembre 2013, CED Cass. n. 257337), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, chi, avvalendosi - come nel caso di specie - di una pur rudimentale organizzazione, pone in essere le condotte previste dal cit. D.Lgs., art. 106, inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purchè l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato. Il principio è stato affermato proprio in riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, relativa a prestiti di somme a tassi usurari da parte di affiliato ad una associazione per delinquere, in quella occasione di tipo mafioso.

Può, infatti, ritenersi superato da oltre un decennio l'opposto orientamento, a parere del quale, affinchè possa configurarsi il reato di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 cit., è indispensabile che l'agente ponga in essere una delle condotte indicate dall'art. 106 del cit. decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi, tutte meglio specificate nel D.M. Tes. 6 luglio 1994) inserendosi abusivamente nel libero mercato (così sottraendosi ai controlli di affidabilità e stabilità) ed operando indiscriminatamente fra il pubblico; ciò comporterebbe la necessità che la predetta attività sia professionalmente organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente vasto e realizzandosi così quella latitudine di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell'ambito di operatività della legge bancaria (Sez. H, sentenze n. 4882 del 12 novembre 2001, dep. 7 febbraio 2002, CED Cass. n. 220659, e n. 5285 del 2 ottobre 1997, CED Cass. n. 209597)".

 

 

(Le parti riportate in grassetto sono a cura dello Studio)

Tags: esercizio abusivo di attività finanziaria, art132 DLgs n 385 del 1993, abusivismo finanziario,
Studio Commerciale Mantovano - 2016